Avviso agli azionisti di risparmio di Italmobiliare S.p.A.

Con avvisi pubblicati in data 1° luglio 2016 sono state convocate: (i) l’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari di Italmobiliare S.p.A. (“Italmobiliare” o la “Società”) per il giorno 4 agosto 2016 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito alla proposta di dividendo straordinario agli azionisti di risparmio e conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e (ii) l’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italmobiliare per il giorno 4 agosto 2016 alle ore 16.00, in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito alla proposta di dividendo straordinario agli azionisti di risparmio e conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Qualora le modifiche statutarie richieste per l’assegnazione del dividendo straordinario e la conversione obbligatoria siano approvate dall’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari e dall’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, i titolari di azioni di risparmio che non abbiano concorso all’adozione della delibera dell’Assemblea speciale potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera che legittima il recesso ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ. Di tale iscrizione sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.italmobiliare.it, sezione Comunicati Stampa.
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni di risparmio di Italmobiliare, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in:

26,64 euro per ciascuna azione

Il valore di liquidazione è stato determinato ai sensi dell’art. 2437-ter cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura sul mercato azionario nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.